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Rubrica. Sulla ricusazione e l’assegnazione dei giudici.Se tra due parti (tra le quali è in atto una lite o una controversia giudiziaria per un affare privato per il quale non sarà necessario nominare dei recuperatores, ma sarà necessario, in base a questa legge, assegnare un giudice o arbitro), non si raggiungerà un accordo su chi sia il giudice che in base a questa legge dovrà essere nominato e assegnato e ricevere l’ordine di giudicare, colui che in quel municipio presiederà all’amministrazione della giustizia, una volta espletata dalle parti la ricusazione delle decurie (in modo tale che la parte che promuove l’azione o che presenta l’istanza, ovvero, se entrambe le parti promuovono un’azione o presentano un’istanza, quella che promuove un’azione o un’istanza relativa a un affare di maggiore valore, faccia per prima la sua ricusazione), farà sì che dalla decuria che resterà le due parti procedano tra di loro a ricusare alternativamente i giudici, purché quella che promuove l’azione o presenta l’istanza, ovvero, se entrambe le parti promuovono un’azione o presentano un’istanza, quella che promuove l’azione o presenta l’istanza per l’affare di maggior valore, faccia per prima la sua ricusazione se il numero dei giudici è dispari e quella nei cui confronti è rivolta l’azione o l’istanza, ovvero, se entrambe le parti promuovono un’azione o presentano un’istanza, quella che promuove l’azione o presenta l’istanza relativa all’affare di minor valore, faccia per prima la sua ricusazione se il numero dei giudici è pari, fino a che ne resti uno solo.Se invece in quel municipio saranno più di due le parti, tra le quali è in atto una lite o una controversia giudiziaria, che vorranno agire tra loro in giudizio su un affare per il quale sarà necessario nominare un giudice o un arbitro, e ciascuno di coloro tra cui è in atto la disputa giudiziaria vorrà procedere alla ricusazione delle decurie e dei giudici, colui che presiederà all’amministrazione della giustizia in quel municipio faccia in modo che prima dell’ora ottava di quello stesso giorno coloro che intendono contendere in giudizio tra di loro procedano alla ricusazione delle decurie e dei giudici con le stesse modalità e secondo le stesse norme che si seguirebbero se la lite o la controversia giudiziaria fosse tra due sole parti, fino a quando resti un solo giudice.Se invece una delle parti (tra le quali è in atto una lite o una controversia giudiziaria per un affare privato per il quale, in base a questa legge, sarà necessario assegnare un giudice o un arbitro) non vorrà procedere alla ricusazione delle decurie e dei giudici, dopo che la ricusazione delle decurie e dei giudici sarà stata espletata, con le stesse modalità e secondo le stesse norme, dal suo avversario, colui che presiederà all’amministrazione della giustizia nomineràLe iscrizioni de età romana.indb 228 23/10/2012 01:12:49Elena Cimarosti 229Catalogoe assegnerà come giudice o arbitro tra di loro per quell’affare, ordinandogli di giudicare, quello che tra i giudici proposti il suo avversario vorrà avere come giudice o arbitro, oppure un cittadino non compreso tra i giudici proposti e che non rivesta la carica di duoviro, di edile o di questore, se tra le parti si converrà di averlo come giudice o arbitro, a meno che per quel cittadino su cui le parti si accordano una malattia sia motivo perché non possa prestare la sua opera come giudice, ovvero egli abbia 65 anni o più e non voglia giudicare quella causa. Colui che in questo modo sarà nominato e assegnato e riceverà l’ordine di giudicare, in base a questa legge giudichi e proceda alla quantificazione della condanna. E il giudizio che egli avrà emesso in base a questa legge e la quantificazione della condanna che avrà stabilito saranno legittimi e validi.Rubrica. Sulla
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Rubrica. Sulla ricusazione e l’assegnazione dei giudici.Se tra due parti (tra le quali è in atto una lite o una controversia giudiziaria per un affare privato per il quale non sarà necessario nominare dei recuperatores, ma sarà necessario, in base a questa legge, assegnare un giudice o arbitro), non si raggiungerà un accordo su chi sia il giudice che in base a questa legge dovrà essere nominato e assegnato e ricevere l’ordine di giudicare, colui che in quel municipio presiederà all’amministrazione della giustizia, una volta espletata dalle parti la ricusazione delle decurie (in modo tale che la parte che promuove l’azione o che presenta l’istanza, ovvero, se entrambe le parti promuovono un’azione o presentano un’istanza, quella che promuove un’azione o un’istanza relativa a un affare di maggiore valore, faccia per prima la sua ricusazione), farà sì che dalla decuria che resterà le due parti procedano tra di loro a ricusare alternativamente i giudici, purché quella che promuove l’azione o presenta l’istanza, ovvero, se entrambe le parti promuovono un’azione o presentano un’istanza, quella che promuove l’azione o presenta l’istanza per l’affare di maggior valore, faccia per prima la sua ricusazione se il numero dei giudici è dispari e quella nei cui confronti è rivolta l’azione o l’istanza, ovvero, se entrambe le parti promuovono un’azione o presentano un’istanza, quella che promuove l’azione o presenta l’istanza relativa all’affare di minor valore, faccia per prima la sua ricusazione se il numero dei giudici è pari, fino a che ne resti uno solo.Se invece in quel municipio saranno più di due le parti, tra le quali è in atto una lite o una controversia giudiziaria, che vorranno agire tra loro in giudizio su un affare per il quale sarà necessario nominare un giudice o un arbitro, e ciascuno di coloro tra cui è in atto la disputa giudiziaria vorrà procedere alla ricusazione delle decurie e dei giudici, colui che presiederà all’amministrazione della giustizia in quel municipio faccia in modo che prima dell’ora ottava di quello stesso giorno coloro che intendono contendere in giudizio tra di loro procedano alla ricusazione delle decurie e dei giudici con le stesse modalità e secondo le stesse norme che si seguirebbero se la lite o la controversia giudiziaria fosse tra due sole parti, fino a quando resti un solo giudice.Se invece una delle parti (tra le quali è in atto una lite o una controversia giudiziaria per un affare privato per il quale, in base a questa legge, sarà necessario assegnare un giudice o un arbitro) non vorrà procedere alla ricusazione delle decurie e dei giudici, dopo che la ricusazione delle decurie e dei giudici sarà stata espletata, con le stesse modalità e secondo le stesse norme, dal suo avversario, colui che presiederà all’amministrazione della giustizia nomineràLe iscrizioni de età romana.indb 228 23/10/2012 01:12:49Elena Cimarosti 229Catalogoe assegnerà come giudice o arbitro tra di loro per quell’affare, ordinandogli di giudicare, quello che tra i giudici proposti il suo avversario vorrà avere come giudice o arbitro, oppure un cittadino non compreso tra i giudici proposti e che non rivesta la carica di duoviro, di edile o di questore, se tra le parti si converrà di averlo come giudice o arbitro, a meno che per quel cittadino su cui le parti si accordano una malattia sia motivo perché non possa prestare la sua opera come giudice, ovvero egli abbia 65 anni o più e non voglia giudicare quella causa. Colui che in questo modo sarà nominato e assegnato e riceverà l’ordine di giudicare, in base a questa legge giudichi e proceda alla quantificazione della condanna. E il giudizio che egli avrà emesso in base a questa legge e la quantificazione della condanna che avrà stabilito saranno legittimi e validi.Rubrica. Sulla «Rubrica. Sulla ricusazione e l’assegnazione dei giudici.Se tra due parti (tra le quali è in atto una lite o una controversia giudiziaria per un affare privato per il quale non sarà necessario nominare dei recuperatores, ma sarà necessario, in base a questa legge, assegnare un giudice o arbitro), non si raggiungerà un accordo su chi sia il giudice che in base a questa legge dovrà essere nominato e assegnato e ricevere l’ordine di giudicare, colui che in quel municipio presiederà all’amministrazione della giustizia, una volta espletata dalle parti la ricusazione delle decurie (in modo tale che la parte che promuove l’azione o che presenta l’istanza, ovvero, se entrambe le parti promuovono un’azione o presentano un’istanza, quella che promuove un’azione o un’istanza relativa a un affare di maggiore valore, faccia per prima la sua ricusazione), farà sì che dalla decuria che resterà le due parti procedano tra di loro a ricusare alternativamente i giudici, purché quella che promuove l’azione o presenta l’istanza, ovvero, se entrambe le parti promuovono un’azione o presentano un’istanza, quella che promuove l’azione o presenta l’istanza per l’affare di maggior valore, faccia per prima la sua ricusazione se il numero dei giudici è dispari e quella nei cui confronti è rivolta l’azione o l’istanza, ovvero, se entrambe le parti promuovono un’azione o presentano un’istanza, quella che promuove l’azione o presenta l’istanza relativa all’affare di minor valore, faccia per prima la sua ricusazione se il numero dei giudici è pari, fino a che ne resti uno solo.Se invece in quel municipio saranno più di due le parti, tra le quali è in atto una lite o una controversia giudiziaria, che vorranno agire tra loro in giudizio su un affare per il quale sarà necessario nominare un giudice o un arbitro, e ciascuno di coloro tra cui è in atto la disputa giudiziaria vorrà procedere alla ricusazione delle decurie e dei giudici, colui che presiederà all’amministrazione della giustizia in quel municipio faccia in modo che prima dell’ora ottava di quello stesso giorno coloro che intendono contendere in giudizio tra di loro procedano alla ricusazione delle decurie e dei giudici con le stesse modalità e secondo le stesse norme che si seguirebbero se la lite o la controversia giudiziaria fosse tra due sole parti, fino a quando resti un solo giudice.Se invece una delle parti (tra le quali è in atto una lite o una controversia giudiziaria per un affare privato per il quale, in base a questa legge, sarà necessario assegnare un giudice o un arbitro) non vorrà procedere alla ricusazione delle decurie e dei giudici, dopo che la ricusazione delle decurie e dei giudici sarà stata espletata, con le stesse modalità e secondo le stesse norme, dal suo avversario, colui che presiederà all’amministrazione della giustizia nomineràLe iscrizioni de età romana.indb 228 23/10/2012 01:12:49Elena Cimarosti 229Catalogoe assegnerà come giudice o arbitro tra di loro per quell’affare, ordinandogli di giudicare, quello che tra i giudici proposti il suo avversario vorrà avere come giudice o arbitro, oppure un cittadino non compreso tra i giudici proposti e che non rivesta la carica di duoviro, di edile o di questore, se tra le parti si converrà di averlo come giudice o arbitro, a meno che per quel cittadino su cui le parti si accordano una malattia sia motivo perché non possa prestare la sua opera come giudice, ovvero egli abbia 65 anni o più e non voglia giudicare quella causa. Colui che in questo modo sarà nominato e assegnato e riceverà l’ordine di giudicare, in base a questa legge giudichi e proceda alla quantificazione della condanna. E il giudizio che egli avrà emesso in base a questa legge e la quantificazione della condanna che avrà stabilito saranno legittimi e validi.Rubrica. Sulla ricusazione, il sorteggio e la nomina dei recuperatores

Revision as of 15:03, 22 May 2014

AE 2007, 0891
Language Label Description Also known as
English
HD066618
AE 2007, 0891

    Statements

    HD066618
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    Rubrica. Sulla ricusazione e l’assegnazione dei giudici.Se tra due parti (tra le quali è in atto una lite o una controversia giudiziaria per un affare privato per il quale non sarà necessario nominare dei recuperatores, ma sarà necessario, in base a questa legge, assegnare un giudice o arbitro), non si raggiungerà un accordo su chi sia il giudice che in base a questa legge dovrà essere nominato e assegnato e ricevere l’ordine di giudicare, colui che in quel municipio presiederà all’amministrazione della giustizia, una volta espletata dalle parti la ricusazione delle decurie (in modo tale che la parte che promuove l’azione o che presenta l’istanza, ovvero, se entrambe le parti promuovono un’azione o presentano un’istanza, quella che promuove un’azione o un’istanza relativa a un affare di maggiore valore, faccia per prima la sua ricusazione), farà sì che dalla decuria che resterà le due parti procedano tra di loro a ricusare alternativamente i giudici, purché quella che promuove l’azione o presenta l’istanza, ovvero, se entrambe le parti promuovono un’azione o presentano un’istanza, quella che promuove l’azione o presenta l’istanza per l’affare di maggior valore, faccia per prima la sua ricusazione se il numero dei giudici è dispari e quella nei cui confronti è rivolta l’azione o l’istanza, ovvero, se entrambe le parti promuovono un’azione o presentano un’istanza, quella che promuove l’azione o presenta l’istanza relativa all’affare di minor valore, faccia per prima la sua ricusazione se il numero dei giudici è pari, fino a che ne resti uno solo.Se invece in quel municipio saranno più di due le parti, tra le quali è in atto una lite o una controversia giudiziaria, che vorranno agire tra loro in giudizio su un affare per il quale sarà necessario nominare un giudice o un arbitro, e ciascuno di coloro tra cui è in atto la disputa giudiziaria vorrà procedere alla ricusazione delle decurie e dei giudici, colui che presiederà all’amministrazione della giustizia in quel municipio faccia in modo che prima dell’ora ottava di quello stesso giorno coloro che intendono contendere in giudizio tra di loro procedano alla ricusazione delle decurie e dei giudici con le stesse modalità e secondo le stesse norme che si seguirebbero se la lite o la controversia giudiziaria fosse tra due sole parti, fino a quando resti un solo giudice.Se invece una delle parti (tra le quali è in atto una lite o una controversia giudiziaria per un affare privato per il quale, in base a questa legge, sarà necessario assegnare un giudice o un arbitro) non vorrà procedere alla ricusazione delle decurie e dei giudici, dopo che la ricusazione delle decurie e dei giudici sarà stata espletata, con le stesse modalità e secondo le stesse norme, dal suo avversario, colui che presiederà all’amministrazione della giustizia nomineràLe iscrizioni de età romana.indb 228 23/10/2012 01:12:49Elena Cimarosti 229Catalogoe assegnerà come giudice o arbitro tra di loro per quell’affare, ordinandogli di giudicare, quello che tra i giudici proposti il suo avversario vorrà avere come giudice o arbitro, oppure un cittadino non compreso tra i giudici proposti e che non rivesta la carica di duoviro, di edile o di questore, se tra le parti si converrà di averlo come giudice o arbitro, a meno che per quel cittadino su cui le parti si accordano una malattia sia motivo perché non possa prestare la sua opera come giudice, ovvero egli abbia 65 anni o più e non voglia giudicare quella causa. Colui che in questo modo sarà nominato e assegnato e riceverà l’ordine di giudicare, in base a questa legge giudichi e proceda alla quantificazione della condanna. E il giudizio che egli avrà emesso in base a questa legge e la quantificazione della condanna che avrà stabilito saranno legittimi e validi.Rubrica. Sulla «Rubrica. Sulla ricusazione e l’assegnazione dei giudici.Se tra due parti (tra le quali è in atto una lite o una controversia giudiziaria per un affare privato per il quale non sarà necessario nominare dei recuperatores, ma sarà necessario, in base a questa legge, assegnare un giudice o arbitro), non si raggiungerà un accordo su chi sia il giudice che in base a questa legge dovrà essere nominato e assegnato e ricevere l’ordine di giudicare, colui che in quel municipio presiederà all’amministrazione della giustizia, una volta espletata dalle parti la ricusazione delle decurie (in modo tale che la parte che promuove l’azione o che presenta l’istanza, ovvero, se entrambe le parti promuovono un’azione o presentano un’istanza, quella che promuove un’azione o un’istanza relativa a un affare di maggiore valore, faccia per prima la sua ricusazione), farà sì che dalla decuria che resterà le due parti procedano tra di loro a ricusare alternativamente i giudici, purché quella che promuove l’azione o presenta l’istanza, ovvero, se entrambe le parti promuovono un’azione o presentano un’istanza, quella che promuove l’azione o presenta l’istanza per l’affare di maggior valore, faccia per prima la sua ricusazione se il numero dei giudici è dispari e quella nei cui confronti è rivolta l’azione o l’istanza, ovvero, se entrambe le parti promuovono un’azione o presentano un’istanza, quella che promuove l’azione o presenta l’istanza relativa all’affare di minor valore, faccia per prima la sua ricusazione se il numero dei giudici è pari, fino a che ne resti uno solo.Se invece in quel municipio saranno più di due le parti, tra le quali è in atto una lite o una controversia giudiziaria, che vorranno agire tra loro in giudizio su un affare per il quale sarà necessario nominare un giudice o un arbitro, e ciascuno di coloro tra cui è in atto la disputa giudiziaria vorrà procedere alla ricusazione delle decurie e dei giudici, colui che presiederà all’amministrazione della giustizia in quel municipio faccia in modo che prima dell’ora ottava di quello stesso giorno coloro che intendono contendere in giudizio tra di loro procedano alla ricusazione delle decurie e dei giudici con le stesse modalità e secondo le stesse norme che si seguirebbero se la lite o la controversia giudiziaria fosse tra due sole parti, fino a quando resti un solo giudice.Se invece una delle parti (tra le quali è in atto una lite o una controversia giudiziaria per un affare privato per il quale, in base a questa legge, sarà necessario assegnare un giudice o un arbitro) non vorrà procedere alla ricusazione delle decurie e dei giudici, dopo che la ricusazione delle decurie e dei giudici sarà stata espletata, con le stesse modalità e secondo le stesse norme, dal suo avversario, colui che presiederà all’amministrazione della giustizia nomineràLe iscrizioni de età romana.indb 228 23/10/2012 01:12:49Elena Cimarosti 229Catalogoe assegnerà come giudice o arbitro tra di loro per quell’affare, ordinandogli di giudicare, quello che tra i giudici proposti il suo avversario vorrà avere come giudice o arbitro, oppure un cittadino non compreso tra i giudici proposti e che non rivesta la carica di duoviro, di edile o di questore, se tra le parti si converrà di averlo come giudice o arbitro, a meno che per quel cittadino su cui le parti si accordano una malattia sia motivo perché non possa prestare la sua opera come giudice, ovvero egli abbia 65 anni o più e non voglia giudicare quella causa. Colui che in questo modo sarà nominato e assegnato e riceverà l’ordine di giudicare, in base a questa legge giudichi e proceda alla quantificazione della condanna. E il giudizio che egli avrà emesso in base a questa legge e la quantificazione della condanna che avrà stabilito saranno legittimi e validi.Rubrica. Sulla ricusazione, il sorteggio e la nomina dei recuperatores
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