CIL 01 (2), 0593 (Q9388)

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CIL 01 (2), 0593
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    Statements

    Qualunque strada si trovi o si troverà nella città di Roma o nel raggio di mille passi da Roma, dove ci sono o ci saranno abitazioni continue, e qualunque strada fra queste passerà di fronte all’edificio di qualsiasi persona, dovrà essere mantenuta in buono stato da questa persona a seconda della decisione dell’edile al quale, sulla base di questa legge, toccò quella parte della città; e questo edile si dovrà preoccupare che tutti coloro, di fronte all’edificio dei quali si troverà ciascuna strada che, in base a questa legge, ciascuno dovrà mantenere in buono stato, (questi) mantengano in buono stato quella strada per sua decisione e (sott. si dovrà preoccupare) che l’acqua non si accumuli, in modo tale che al popolo sia impedito di usare agevolmente quella strada. Gli edili curuli e plebei che ora sono in carica, nei cinque giorni dopo che questa legge è stata proposta, e tutti quelli che saranno fatti e creati o assumeranno quella magistratura dopo che questa legge è stata proposta, essi nei cinque giorni successivi a quelli in cui saranno stati designati a quella magistratura o avranno assunto quella magistratura, stabiliscano tra di loro o estraggano a sorte in quale parte della città ciascuno di loro si debba occupare di far rifare e lastricare le vie pubbliche nella città di Roma e all’interno dei mille passi e che di quella parte sia egli il responsabile. E di quella parte che, in conformità a questa legge, sarà toccata a un edile, sia propria di quell’edile la responsabilità del rifacimento e del mantenimento in buono stato delle strade che saranno in quella parte in quei luoghi, come si converrà in conformità a questa legge.16 Traduzione (rr. 29–31): Per quanto riguarda qualunque strada si trovi o si troverà tra un tempio consacrato, un edificio o un luogo pubblico e un edificio privato, l’edile, al quale sarà toccata in sorte quella parte della città in cui si trovano il tempio sacro o il luogo o l’edificio pubblico, dia in appalto il mantenimento di metà della strada. E tra tutti quelli che, in base a questa legge, dovranno mantenere in buono stato una via pubblica davanti al proprio edificio, chi, a giudizio dell’edile competente, non manterrà in buono stato quella via, l’edile stesso dia in appalto il mantenimento della strada, che, secondo il suo giudizio, necessita di lavori di mantenimento. E che quell’edile non meno di dieci giorni prima di indire l’appalto esponga nel foro davanti al suo tribunale quale strada deve essere riparata, in quale giorno indirà l’appalto e di fronte a quale edificio si affaccia la strada. E costui faccia in modo che venga riferito a casa di coloro il cui edificio si affaccia sulla strada, o a un loro rappresentante, che lui darà in appalto (i lavori di mantenimento di) quella via e in quale giorno indirà l’appalto; e indichi pubblicamente quella gara d’appalto nel foro attraverso il questore urbano o attraverso chi sarà responsabile dell’erario. Per la somma di denaro per cui lui avrà dato in appalto i lavori di mantenimento della strada, il questore urbano, o colui il quale si occuperà dell’erario, si preoccupi di riportare nelle tavole pubbliche dei crediti colui o coloro di fronte all’edificio dei quali sarà la strada, in proporzione alla lunghezza e alla larghezza della strada davanti all’edificio. Colui il quale avrà ottenuto l’appalto per mantenere in buono stato la strada garantisca il frontista lealmente rispetto alla quantità di denaro. Se colui al quale sarà garantita tale somma di denaro, nei trenta giorni successivi al giorno in cui lui stesso o il suo procuratore ha saputo che gli è stato fatto il trasferimento di un importo, non lo avrà saldato, né si sarà giustificato, allora costui, per la somma di denaro a lui data in prestito, dovrà restituire al creditore la tale somma maggiorata della sua metà e, in questo caso, colui al quale ci si rivolgerà per casi simili, dovrà assegnare uno come giudice o istruire un processo, affinché il giudice o il processo esprimano opportunamente un giudizio sul credito. Qualunque via sarà necessario dare in appalto affinché sia mantenuta in buono stato, l’edile al quale spetterà dare in appalto i lavori di mantenimento della strada, dia in appalto i lavori di mantenimento della strada attraverso il questore urbano o chi si occuperà dell’erario, in modo che colui il quale avrà preso in appalto la strada, in base alla decisione di chi si sarà occupato di dare in appalto il mantenimento della strada lo faccia. Il questore urbano o chi si occuperà dell’erario si preoccupi di dare e assegnare a colui al quale spetterà di necessità l'assegnazione sulla base della legge sulle gare d’appalto o al suo erede tanto denaro quanto sarà necessario per l’appalto di ciascuna via.
    1 reference
    Camilla Campedelli